domenica 29 marzo 2009

I continui rimproveri al dipendente costituiscono mobbing. Si alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.

Con la sentenza 6907/2009 la Corte di Cassazione ha stabilito che i continui e ripetuti rimproveri orali al dipendente, fatti sul luogo di lavoro, con espressioni grevi, e toni alti (sì da farsi ascoltare anche dagli altri colleghi) costituiscono mobbing ed obbligano il datore di lavoro al risarcimento del danno.
Già la Corte d’Appello di Milano, contrariamente al Tribunale di primo grado, ordinava la reintegrazione del posto di lavoro della dipendente (perché alla fine era stata licenziata) nonché al risarcimento del danno biologico di € 9.500 per i nove mesi che era stata oggetto di tale forma di mobbing.
E questo anche se i rimproveri orali fossero stati pienamente giustificati dalla scarsa diligenza nella esecuzione delle proprie mansioni.

sabato 28 marzo 2009

Autovelox nascosti? E' truffa agli automobilisti.

L'art.142 del codice della strada prescrive che gli apparecchi di rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e segnalati: una circolare del ministero dell’interno dispone che questi apparecchi debbano essere segnalati almeno 400 metri prima.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 11131/2009) ha affermato che la violazione di questo articolo integra la fattispecie del reato di truffa contro gli automobilisti.
Nei fatti in tre comuni calabresi gli autovelox erano stati nascosti in autovetture di proprietà, il cui titolare riceveva un compenso in ordine ad ogni multa effettuata.
Il Tribunale di Cosenza aveva disposto in primo grado il sequestro preventivo delle apparecchiature fornite dalla Speed Control ipotizzando l’ipotesi della truffa ai danni degli automobilisti. I giudici del Palazzaccio hanno confermato l’ipotesi rigettando il ricorso dell’azienda proprietaria.
Forse non è superfluo ricordare che le multe fatte in violazione del codice della strada possono essere tutte contestate.

Legittimo il licenziamento del dipendente che si fa timbrare il cartellino da un collega. Anche se non c’è danno per l’azienda.

Tribunale, Corte d’Appello e Cassazione (sentenza 26239/2009) concordi nel reputare congrua la sanzione del licenziamento anche se all'azienda non deriva “un danno economico” reputando sufficiente il fatto che si sia realizzata una “lesione dei doveri di lealtà” nei confronti dell'azienda. Trattavasi di una dipendente di una clinica di Torino che si era fatto timbrare il cartellino prima di essere entrata a lavoro da una collega.
Persi il primo ed il secondo grado, la donna ha fatto ricorso agli Ermellini per l'applicazione di una sanzione più lieve siccome il fatto non aveva comportato un danno economico all'azienda. La Corte ha respinto la doglianza sottolineando che “la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito appare logica e coerente”. Infatti gli stessi avevano rettamente motivato le pronunce, facendo riferimento alla “lesione del vincolo fiduciario a prescindere dal danno patrimoniale subito dalla società”. Di qui la congruità della sanzione del licenziamento, “… vista la gravità dell'addebito contestato”.

lunedì 9 marzo 2009

Assegno protestato. Iscrizione nelle "black list". (CAI. CRIF,...)

Dopo il protesto, il presentatore ha l'obbligo di segnalazione (non può sottrarsi). E' così che si finisce sulle banche dati pubbliche e private dei "cattivi pagatori" ai quali, spesso, viene negato ogni successivo accesso al credito.
La normativa non prevede la cancellazione del protesto ma solo la riabilitazione e questo anche se il debitore paga l’assegno e gli accessori immediatamente.
La riabilitazione può essere chiesta solo dopo un anno dal protesto e se si è in possesso del titolo in originale e delle ricevute di pagamento della sorte, degli interessi, della penale e delle spese; in mancanza delle ricevute è possibile una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio (al Comune). E' disposta dal Presidente del Tribunale competente e successivamente va presentata istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio.
Nel caso di protesto errato occorre rivolgersi al Tribunale con le modalità del ricorso d’urgenza e notificare il provvedimento di accoglimento al Presidente della Camera di Commercio il quale provvederà alla cancellazione definitiva.
La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro Informatico fino alla sua cancellazione. Diversamente, trascorsi 5 anni dalla registrazione (a prescindere dal pagamento), viene automaticamente cancellata.

domenica 8 marzo 2009

Scioperi selvaggi addio!

Lo scorso 27 febbraio 2009 Il Consiglio dei Ministri, ha approvato un disegno di legge di riforma del diritto di sciopero nel settore dei trasporti. (In concreto si tratta di uno schema di "delega al governo" che verrà proposto al parlamento per la sua approvazione). Questi i punti salienti.
Per proclamare lo sciopero nel settore del trasporto è necessario che le organizzazioni che lo indicono abbiano la rappresentanza di almeno la metà dei lavoratori. In alternativa, è previsto che quando le sigle rappresentano almeno il 20% ma non arrivano al 50%, serve un referendum preventivo che ottenga almeno il 30% di consensi.
La revoca degli scioperi, sempre nel settore dei trasporti, dovrà essere comunicata con congruo anticipo.
Lo sciopero virtuale, invece, sarà disciplinato dalla contrattazione, potendo essere effettuato in varie modalità, con o senza la trattenuta dal salario.
Incorrono in sanzioni amministrative quei lavoratori di qualunque categoria che bloccano strade, autostrade, porti, ostacolando la libera circolazione.
La responsabilità di comminare sanzioni passa dal datore di lavoro alla Commissione di garanzia e la riscossione viene affidata ad Equitalia.