venerdì 11 dicembre 2009

Paga il mantenimento anche chi è decaduto dalla potestà genitoriale.

Permane l’obbligo di pagare l'assegno di mantenimento per i figli anche per chi è decaduto dalla potestà genitoriale. Il principio viene sancito dalla sezione Penale della Corte di Cassazione che ha confermato una condanna di Corte d’Appello, per la violazione degli obblighi di assistenza comminata ad un uomo il quale, dopo aver perso la patria potestà sui figli, aveva deciso di tagliare il mantenimento alla ex moglie e alle due figlie. Secondo la Corte la perdita della potestà non costituisce motivo per sottrarsi dagli obblighi del mantenimento. "La pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale - scrive la Corte (sentenza 43288/2009) - lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati, sicchè il provvedimento non incide sulla responsabilità penale, e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all'art. 570 c.p. e non ne fa venire meno la permanenza". Il padre, peraltro, era stato dichiarato decaduto dalla potestà proprio perchè in precedenza aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza a moglie e figlie. La Corte di Cassazione ha ora sottolineato come "la decadenza dalla potestà dei figli" vuole punire il genitore inadempiente privandolo dei poteri di rappresentanza e di amministrazione dei beni del figlio nonchè dell'usufrutto legale sui beni stessi, poteri tutti finalizzati alla sua educazione e istruzione. Il fatto che un genitore non faccia più il papà "lascia inalterati i doveri di assistenza del genitore decaduto" che deve continuare a mantenere i figli.
(Avv. Angelo Remedia)

Contratto di lavoro: da collaboratore a lavoratore subordinato.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro, basato su un formale contratto di collaborazione coordinata e continuativa, risulti sprovvisto dei requisiti della specificità e della tempestività, deve applicarsi la sanzione per la mancanza di progettualità. Sicchè il contratto di lavoro deve essere modificato da parasubordinato a subordinato, trasformando in tal modo il rapporto nella forma maggiormente garantistica e tutelante per il lavoratore prevista nel nostro ordinamento. A questa conclusione è giunto il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1188 del 31 agosto 2009.