domenica 25 gennaio 2009

Mancato consenso informato del paziente.La Cassazione: non sempre è reato

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha fissato i criteri entro i quali il consenso informato del paziente può ritenersi indispensabile e vincolante. Il principio enunciato è il seguente, la condotta per la quale "il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli, si sia concluso con esito fausto, nel senso che dall'intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale".
Con tale principio, le sezioni unite della Suprema Corte hanno annullato senza rinvio "perchè il fatto non sussiste" la decisione della Corte d'appello di Bologna che, nel febbraio 2007, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di violenza privata contestato al medico Nunzio G. in primo grado e che gli era valso una multa di seimila euro, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare si trattava di una vicenda avvenuta nel reparto di ginecologia dell'ospedale di Cattolica il 20 novembre del 1997 quando Roberta M. veniva sottoposta dal medico ad un intervento di laparoscopia operativa e, senza soluzione di continuità, a salpingectomia che determinò l'asportazione della tuba sinistra. "L'intervento demolitorio - ricostruito dagli Ermellini - risultò essere stato una scelta corretta ed obbligata, eseguita nel rispetto della lex artis e con competenza superiore alla media". Tuttavia, secondo l'accusa, "senza il consenso validamente prestato dalla paziente, informata soltanto della laparoscopia". Ma ora la Cassazione ha fatto cadere tutte le accuse nei confronti del medico che non puo' essere considerato colpevole.
Chiedeteci il testo integrale della sentenza n. 2437/2008 e lo invieremo via mail.

venerdì 16 gennaio 2009

Rata di mutuo effettiva al 4% per tutto il 2009 con il contributo "automatico" dello Stato.

Con la recente Circolare del Ministero delle Finanze,del 29 dicembre 2008, n. 17852 si sono fatti i primi chiarimenti all'art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sui mutui prima casa.
Trattasi dei mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9.
Le rate da corrispondere nel 2009 per il cliente devono essere calcolate al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione.La differenza tra gli importi a carico del mutuatario ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 185/2008 e le rate da corrispondere ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto, è posta a carico dello Stato.
La Circolare chiarisce che Il contributo dello Stato viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.
Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009.
Il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica all'intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
La banca mutuante, a causa di difficolta' di carattere organizzativo, potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il contributo gia' per le prime rate in scadenza nel 2009. Si ravvisa l'obbligo di adoperarsi per contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese di febbraio 2009.
Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui e' relativo.
La Circolare, infine, chiarisce che tali disposizioni si applicano anche ai mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.

La presenza del nuovo partner non limita il diritto di visita dei figli.

La Cassazione con la sentenza del 9 gennaio 2008 n. 283 ha confermato quanto stabilito in grado di appello: Il padre separato che ha il diritto di incontrare i figli non è costretto a “nascondere” la sua nuova compagna. Anzi, se vuole può farlo in presenza della stessa, ovviamente, ferme restando le altre modalità di esecuzione del diritto stabilite dal giudice.
Di qui il principio che il diritto di visita del genitore separato con figli, affidati all’altro coniuge, può avvenire anche in presenza della nuova partner del padre o della madre non affidatari; anche se quest’ultima è stata causa della fine del matrimonio.
Principio contrario a quello che in primo grado il Tribunale aveva stabilito su richiesta dell’ex moglie, vietando all’ex marito di incontrare la figlia minore in presenza della nuova compagna.