sabato 28 febbraio 2009

I nonni hanno un autonomo diritto di visita dei nipoti?

Per i nonni è inammissibile l’intervento nel processo di separazione dei genitori, per far valere un autonomo diritto di visita dei nipoti.
Supreme pronunce fissano l’“... Oggetto del giudizio di separazione è l’accertamento della sussistenza dei presupposti della autorizzazione a cessare la convivenza coniugale e la determinazione degli effetti che da tale cessazione derivano nei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli minori (o maggiorenni e, senza loro colpa, non autosufficienti)”
Di qui la necessaria partecipazione al processo dei coniugi in via esclusiva.
Ai nonni, che non hanno un autonomo diritto alle visite, però, è concesso il diritto di sollecitare la magistratura (Tribunale dei minorenni) per la verifica del corretto esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono senza motivo plausibile vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti (Cass. 3904/57; 1115/81); il tutto nello spirito di tutela del diritto dei minori ad una pienezza di rapporti familiari.

Riaffermato il credito dell'amministratore di Condominio che ha anticipato denari propri

In sede di passaggio di consegne all’amministratore del condominio subentrante, viene verbalizzata l’annotazione del credito dell’amministratore uscente, dovuto per anticipazioni in favore del condominio stesso. In più viene fissato il termine che trascorsi 90 giorni dalla data di redazione del verbale di consegna dei documenti si sarebbe provveduto senza ulteriore avviso al recupero coatto del credito, con la decorrenza degli interessi dalla data di quantificazione del credito stesso.
Il Giudice di Pace su detto presupposto (e sulla contumacia del condominio) condanna il condominio al pagamento.
Ndr. Nello specifico non è dato capire se “il passaggio delle consegne” è atto di formazione negoziale ovvero unilaterale dell’Amministratore uscente: se nel primo caso ci vede in linea con la sentenza, nel secondo non la condividiamo. Ai nostri clienti suggeriamo di utilizzare la prima ipotesi quando non è possibile un riconoscimento assembleare.
Giudice di Pace di Bari, Sentenza 13 Gennaio 2009 , n. 139 ti serve? chiedici la sentenza via mail

domenica 22 febbraio 2009

Multa illegittima se l'agente non è ben visibile.

Il Tribunale di Modena (sent. 25.11.2008) ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di illegittimità di una multa per eccesso di velocità, sul presupposto che dal verbale non risultavano le condizioni di piena visibilità della pattuglia della polizia. In concreto, era notte, la pattuglia si trovava dall'altro lato del senso di marcia, senza illuminazione pubblica e l'agente ha dovuto attraversare la strada per la contestazione; il tutto in violazione dell'art. 183 DPR 14.12.1992 n. 495. (PS prima di firmare un verbale, leggetelo e se incompleto, fate prima rilevare esattamente i fatti...) Tribunale di Modena sentenza 25 novembre 2008. ti serve? chiedici la sentenza via mail

domenica 8 febbraio 2009

Test anti HIV senza consenso informato? Va risarcito il danno

La terza sezione della suprema Corte, con la sentenza n. 2468/2009 dispone di nuovo in materia di privacy e di consenso informato. Ha infatti accolto il ricorso di un omosessuale che, ricoverato per un forte attacco febbrile con diagnosi di leucopenia, era stato sottoposto al test anti-Hiv senza il suo preventivo consenso. Le doglianze del paziente – accolte dai massimi giudici - sono state da un lato la diffusione dentro e fuori l’ospedale della notizia della sua omosessualità, notizia data in illegittima evidenza sulla cartella clinica, peraltro non adeguatamente custodita, e dall’altro che non era stato informato del test cui è stato sottoposto. Sul primo punto la Cassazione ha rinviato ad altra Corte d’Appello la determinazione del risarcimento dovuto, sul secondo nel richiamare la legge 135 del '90 ha ricordato che “nessuno può essere sottoposto al test anti-Hiv, se non per motivi di necessità clinica”. Peraltro, anche nei nei casi di necessità “il paziente deve essere informato del trattamento a cui lo si vuole sottoporre e ha il diritto di dare o di negare il suo consenso, in tutti i casi in cui sia in grado di decidere liberamente e consapevolmente”; quindi il consenso è derogabile solo “nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per terzi), circostanze che il giudice deve indicare".
L’omosessuale ha dovuto chiudere la sua attività commerciale ed ha chiesto un risarcimento di 500.000 Euro.

sabato 7 febbraio 2009

Matrimonio lampo e non consumato: il mantenimento è dovuto.

La Cassazione Civile, con la sentenza 2721 del 2009 ha disposto che anche un matrimonio di sette giorni può bastare per far sorgere il diritto al mantenimento e questo anche se il matrimonio non è stato consumato.
E questo sui noti principi della differenza di reddito, del tenore di vita che si sarebbe potuto avere nella prosecuzione della convivenza; a prescindere dal fatto che la moglie non abbia concesso al marito neppure il tradizionale jus primae noctis. Ma su tali reticenze, gli Ermellini hanno deciso una sostanziale riduzione dell’assegno, a soli 250 Euro mensili.

lunedì 2 febbraio 2009

Illegittimo il ruolo dopo la sentenza di rigetto del Giudice di Pace

Successivamente ad una sentenza di rigetto del Giudice di Pace dell’impugnativa dei verbali e delle ordinanze ingiunzioni, le somme ivi riportate non possono essere iscritte e poi riscosse a mezzo ruoli dell’esattore e non possono neppure essere maggiorate ai sensi dell’art. 27 L. 689/81. La riscossione infatti potrà effettursi secondo le ordinarie norme del codice di procedura civile da parte dell’ente creditore (l'art. 204 bis codice della strada non fa riferimento anche alle ipotesi di cui al 206 primo comma) aggiungendo solo gli interessi di mora al tasso legale.
Giudice di Pace di Roma, sentenza del 9 dicembre 2008. ti serve? chiedici la sentenza via mail

Moglie bisex perde anche il mantenimento se il marito la picchia sorprendendola a letto con altri

La Cassazione con sentenza n. 1734 del 2008 ha reputato la violenza del marito scaturita dalla scoperta del tradimento bisex della moglie, meno grave del tradimento stesso. Per questo se la moglie bisex è infedele, perde l'assegno di mantenimento anche se dimostra che suo marito l'ha picchiata. Inizialmente il Giudice del primo grado aveva addebitato a lui la colpa della separazione proprio perchè aveva ritenuto inammissibile la violenza del marito. Successivamente la Corte d'Appello e ora anche la Cassazione hanno ribaltato il verdetto affermando che la violenza del marito sarebbe “giustificabile” come reazione alla scoperta del tradimento inusuale della moglie.