lunedì 21 settembre 2009

Licenziamento in tronco. Legittimo per il dipendente infedele.

La Corte di Cassazione con la recente sentenza depositata il 10 agosto 2009 n. 18169, ha stabilito che se un dipendente pratica concorrenza sleale in danno dell’azienda presso cui lavora, quest’ultima può licenziarlo senza la necessità del consueto preavviso. In primo e secondo grado la mancanza del preavviso unitamente alla prova dei gravi fatti posti a fondamento del licenziamento, per violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 2105 c.c. Nella pratica il dipendente aveva svelato informazioni - sia tecniche che contabili - sulle confezioni per alimenti ad un diretto concorrente. Così la Corte “Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide i comportamenti del lavoratore che costituiscano gravi violazioni dei suoi doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall’art.7, commi 2 e 3 della legge n. 300/1970”. Inoltre, visto che l’attuale ricorrente ha violato “un obbligo fondamentale, quale quello sancito dall’art.2105 cod. civ., poteva prescindersi dall’avvenuta affissione, o meno, del codice disciplinare, la sentenza impugnata ha pertanto applicato correttamente nella fattispecie i principi testè richiamati”.

Multe nulle per civico sbagliato. Si se non se ne ha conoscenza.

La Seconda Sezione Civile della Corte Suprema, con la sentenza n. 19323/2009 ha stabilito che non sono valide le multe spedite agli automobilisti a un numero civico sbagliato se l’amministrazione, nella successiva cartella esattoriale notificata, non ha accluso copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla prima notifica. I giudici confermando che per le infrazioni del C.d.S. restano applicabili le norme processuali civili (in forza del richiamo specifico dell’art. 201 c.d.s.) hanno poi statuito che ai fini (…), della successiva emissione della cartella esattoriale è necessario documentare la regolarità della notifica del verbale presupposto, che, se eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non può prescindere dal relativo avviso. Ove questo non risulti, come nella specie, allegato alla cartella esattoriale, in sede di opposizione, nel caso di deduzione della mancata conoscenza del relativo verbale, l’onere della relativa prova non può non far carico che all’Amministrazione nella cui disponibilità esclusiva si trova il documento in questione. Sicché, il mancato deposito degli avvisi di ricevimento della notifica ex articolo 140 c.p.c., se non giustificato, non può che determinare l’assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio con conseguente accoglimento sul punto del relativo motivo di opposizione.Una precisazione forse non superflua per tutti: se prima della cartella esattoriale si è impugnato il verbale, è evidente che nonostante l’errore del civico, la notifica ha raggiunto il suo scopo e dunque non potrà dolersene successivamente.

Sei mesi di reclusione alla madre che impedisce al marito separato di vedere la figlia.

La sentenza di separazione prevedeva incontri giornalieri del padre con la bambina affidata alla madre e di tenerla con sé due fine settimana al mese. La madre si è difesa sostenendo la ritrosia della figlia a vedere il padre e dunque la sua decisione mirava a tutelare “l’effettivo interesse della minore”. La Corte di Cassazione (con la sentenza 34838/2009) ha convalidato la condanna nei confronti della madre a sei mesi di reclusione per mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice, e condannato la stessa al risarcimento dei danni in favore del padre che si era costituito parte civile. Nella motivazione si legge che un atteggiamento del genere, lungi dal "tutelare l'effettivo interesse" del minore, rappresenta esattamente "il proposito di vulnerare l'interesse del marito a frequentare il figlio in costanza di separazione coniugale".