domenica 1 novembre 2009

Al padre i permessi di congedo dal lavoro anche se la moglie è casalinga.

L’INPS, con la circolare 112/2009 recepisce un orientamento della giurisprudenza amministrativa (sent. C.d.Stato n.4293/2008) per il quale il padre ha diritto al congedo di lavoro anche se la mamma è una casalinga. Tale diritto nasce allorquando la casalinga si trovi "nell’oggettiva impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività".
Con questa circolare l’Istituto di Previdenza cambia il proprio orientamento già espresso nelle precedenti circolari laddove interpretava l'art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 - ove si prevede che il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente” - nel senso che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi esclusivamente la madre “lavoratrice autonoma" e non anche la "casalinga" (se non per gli estremi casi di morte o grave infermità della stessa).
Oggi si può ritenere ammissibile "la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato” perché impossibilitata o impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili)".

Per il fisco nessuna deroga al principio dell’onere della prova.

I compensi fuori busta vanno rigorosamente documentati e non è sufficiente l’accertamento induttivo fatto al lavoratore sulla base delle dichiarazioni degli addetti all’amministrazione dell’azienda presso cui lavora. Il tutto nell’ambito di una indagine nella quale gli amministratori dichiaravano che gli ammanchi erano rappresentati dai compensi fuori busta dei dipendenti. Con la sentenza 22769 del 28 ottobre 2009 la Cassazione ha ribadito il principio per il quale i poteri istruttori del giudice tributario ex art. 7 d.lgs. 546/1992 “…sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell’onere probatorio principale e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità delle parti nel processo, soltanto per sopperire all’impossibilità di una parte di esibire documenti in possesso dell’altra parte.” ti serve? chiedici la sentenza via mail

Cassazione: può esistere la famiglia di fatto anche con soggetti dello stesso sesso.

La sentenza 40727/2009 della Cassazione Penale ha confermato la condanna di un uomo ad un anno ed otto mesi per maltrattamenti in famiglia, ipotesi prevista dall’art. 572 cod. pen. La difesa dell’imputato aveva sostenuto che l'art.572 c.p. si potesse applicare alle sole famiglie cd tradizionali ed a quelle dove sussiste una convivenza "more uxorio".
Al contrario gli Ermellini del Palazzaccio hanno ritenuto di estendere la portata della norma in quanto, il concetto di famiglia riportato "deve intendersi riferito ogni consorzio di persone fra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo”.