domenica 14 novembre 2010

Un registro per opporsi alle fastidiose chiamate pubblicitarie.

Ebbene si, se avete ricevuto una di queste chiamate e avete maledetto l’operatore che ha fatto il vostro numero allora per voi c’è una buona notizia. Il DPR del 7 settembre 2010 n. 178, (pubblicato nella G.U del 2 novembre 2010 ed in vigore dal successivo 17), ha dato attuazione all’art. 20-bis del Decreto n. 135/2009 per la istituzione del Registro pubblico delle opposizioni. Questo accoglierà i nominativi degli abbonati telefonici che non desiderano essere contattati telefonicamente a fini commerciali o promozionali. L’iscrizione del proprio numero non avrà costi e questo impedirà gli operatori commerciali dal chiamarvi. Coloro che non si iscrivono, prestano tacitamente consenso ad essere contattati, salvo gli utenti che non compaiono in elenco cartaceo.
Attenzione, il regolamento prevede che entro 90 giorni dal 2 novembre 2010, data di pubblicazione in Gazzetta del D.P.R., il Ministero dello Sviluppo Economico o il soggetto terzo al quale eventualmente sarà affidato il contratto di gestione del Registro, dovranno provvedere alla predisposizione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte degli abbonati. Per questo al momento c’è da attendere.
Queste però sono le istruzioni per fare le comunicazioni di iscrizione al registro:

  1. mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico; in tale caso, l’abbonato e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
  2. mediante chiamata, comunicando gli stessi dati, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro. Il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per l’abbonato di ottenere comunque un’assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
  3. mediante invio di lettera raccomandata o fax al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento;
  4. mediante posta elettronica.

qui il seguito
(Avv. Angelo Remedia)

Il rapporto di lavoro part-time può trasformarsi in full-time.

La Corte di Cassazione, nel campo del diritto del lavoro, con la sentenza del 13.10.2010 n. 21160, ha ribadito un principio da tempo affermato: in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione; cioè non è importante la qualificazione giuridica del rapporto (o se vogliamo, come è intitolato il contratto di lavoro) quanto la concretezza delle mansioni svolte, la loro tipologia e la loro durata. E’ stato così che un rapporto di lavoro nato in forma di tempo parziale è stato trasformato in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante il contratto sottoscritto fosse solo part-time, sulla base dell’orario di lavoro di fatto svolto dal lavoratore, prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e talvolta addirittura superiore.
(Avv. Angelo Remedia)