domenica 12 giugno 2011

Indennità di ferie e riposi: prescrizione decennale.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10341 dell'11 maggio 2011, inverte la rotta sulla natura giuridica dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti. La sentenza in commento reputa che l’indennità “…ha natura non retributiva ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro". Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha ritenuto che la prescrizione di detto diritto “…soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquiennale ex art. 2947 c.c.".
Tanto seppur la Corte d'Appello aveva sposato altra giurisprudenza di segno opposto.
Forse sarebbe stato meglio un intervento “chiarificatore” delle Sezioni Unite della Suprema Corte. Ciò che lascia ancor più perplessi è la decorrenza in costanza di rapporto… ma la Giurisprudenza non poteva spingersi oltre, sicchè sarebbe auspicabile un intervento legislativo.
(Avv. Angelo Remedia)

La Cassazione ribadisce la natura contrattuale della prestazione professionale medica.

La prestazione professionale del medico ha natura contrattuale di qui la conseguente responsabilità "piena" e non nelle forme attenuate di quella precontrattuale.
Questo è quanto si deriva dalla sentenza della Corte Suprema del 19.05.2011 n. 11005. Difatti, qualora il paziente sostiene di non esser informato adeguatamente, è il medico onerato di fornire la prova di aver adempiuto a tale obbligazione. La Corte ha poi sostenuto che tale responsabilità si manifesta anche se il medico si fosse limitato alla sola diagnosi ed alla terapia con la spiegazione delle possibili conseguenze della terapia stessa o dell'intervento chiururgico che ritenga di dover compiere. Attività finalizzate dunque alla raccolta del consenso informato.
Il medico era stato condannato al risarcimento del danno per responsabilità professionale in quanto, sbagliando la diagnosi, aveva prescritto un farmaco al paziente che gli aveva procurato gravi problemi alla vista. Lo stesso professionista era ricorso in Cassazione sul presupposto della occasionalità della prestazione, ma il Supremo Collegio ha rigettato le sue doglianze confermando la condanna.
(Avv. Angelo Remedia)

Separazione: il provvedimento vale come titolo esecutivo anche per le spese mediche e scolastiche sopraggiunte.

Si deve ritenere titolo esecutivo il provvedimento emesso, ai sensi dell’art. 155 comma 2 c.c., dal giudice della separazione in merito alle modalità imposte al genitore non affidatario della prole circa le spese mediche e scolastiche della stessa. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione, con sentenza n. 11316 del 23 maggio 2011 rigettando il ricorso di un genitore non affidatario che, in sede di opposizione, aveva eccepito la carenza del titolo esecutivo ritenendo che quest’ultimo potesse ravvisarsi esclusivamente nel provvedimento di determinazione delle modalità di contribuzione alle spese per i figli affidati ad uno solo dei genitori.
A nulla rileva, secondo la gli Ermellini, che la separazione sia giudiziale o consensuale, né se il provvedimento in argomento sia provvisorio, definitivo e presidenziale: in ogni caso, di fronte alla mancata ottemperanza del genitore obbligato, non è necessario alcun ulteriore intervento del Giudice per avviare la procedura esecutiva, sempre che il genitore “creditore” possa documentare i sopraggiunti esborsi e la loro entità. Pur rimanendo, come la Corte ha tenuto a precisare, "impregiudicato il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore".
(Dr.ssa Annachiara Salvio)