domenica 19 febbraio 2012

Nuovo tasso di interesse legale dal 1.1.2012

A partire dall'1 gennaio 2012 la misura del saggio degli interessi legali è salita di nuovo al 2,5% per cento in forza del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011 recante "Misura del saggio di interesse legale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre scorso, in riferimento a quanto previsto all'articolo 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che demanda al Ministro dell'Economia e delle Finanze la facoltà di modificare la misura del saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Ricordiamo che il saggio degli interessi legali, a partire dal 1942, in forza dei precedenti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze è cambiato diverse volte e, per i vari anni, è quello riportato nella tabella già pubblicata nel ns. blog. (Avv. Angelo Remedia)

Stop della Cassazione all’uso indiscriminato degli autovelox.

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 23882 del 2011 ha palesato un nuovo diniego all’uso indiscriminato degli apparecchi di controllo a distanza della velocità, collocati senza criterio su strade sulle quali non dovrebbero essere presenti (decreto legge 20 giugno 2002, n. 121).
Il Comune interessato, non contento dell’annullamento da parte del Giudice di Pace del verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 142 CdS a carico dell’automobilista, nonché del rigetto dell’appello proposto, con cui, infondatamente, sosteneva che ai fini della omessa contestazione dell’infrazione erano irrilevanti le caratteristiche della strada in cui era avvenuto il rilevamento, si vedeva opporre una terza bocciatura. La Cassazione, infatti, rigettava il ricorso sostenendo che la decisione del Tribunale si fondava da un lato sull’affermazione della necessità della contestazione immediata dell’infrazione, essendo la strada percorsa dall’automobilista una strada extraurbana secondaria, non ricompresa in quell’elenco per il quale la legge prevede la possibilità di utilizzo di strumenti di rilevamento a distanza della velocità; dall’altro lato sulla erronea qualificazione della strada de quo, non avente le caratteristiche per essere considerata una strada urbana di scorrimento.
(Dr.ssa Veronica Mugno)

La crisi non autorizza il datore di lavoro ad imporre condizioni inique. Anzi è estorsore.

Ancora una volta la Corte di Cassazione interviene a tutela dei diritti del lavoratori. Gli ermellini hanno infatti stabilito, con sentenza 4290/12, che qualora un datore di lavoro, facendo leva sulla nota crisi economica e lavorativa dei tempi attuali, nonché dell’evidente prevalenza della domanda di lavoro rispetto all’offerta, induca, con modi anche solo velatamente minacciosi, il lavoratore ad accettare un salario inadeguato rispetto al lavoro effettivamente svolto o, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi e ai contratti collettivi, potrà essere perseguito penalmente e condannato per estorsione.
La Corte ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro, indagato per estorsione, con il quale richiedeva la revoca degli arresti domiciliari. Tale decisione è stata presa dalla Corte poiché la stessa ha ravvisato sia nelle modalità dell'assunzione (pagamento inferiore a quello contrattuale), sia delle modalità con le quali veniva corrisposto il salario, da una parte, l'elemento oggettivo della minaccia (o il lavoratore accettava non solo di essere sottopagato ma anche di firmare una quietanza per una somma superiore della quale, poi, doveva restituire la differenza, oppure non veniva assunto o, se assunto, veniva licenziato) dall’altra l'elemento dell'ingiusto profitto da parte dell'indagato che, con le suddette modalità, non solo otteneva che i dipendenti lavorassero per lui sottopagati ma anche si tutelava dalle eventuali azioni civilistiche dei lavoratori tese ad ottenere quanto loro dovuto.La misura cautelare, poi, è stata motivata con il timore che una misura meno afflittiva potesse consentire all’imprenditore di intervenire ancora su persone che erano parte della sua passata o presente vita aziendale dunque nel pericolo di reiterazione del reato ex art.274 c.p.p. (Dr.ssa Annachiara Salvio)