domenica 13 marzo 2011

L'amministrazione che non agisce in autotutela per l'annullamento di un suo atto illegittimo, è tenuta al risarcimento dei danni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5120 del 3 marzo 2011, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di un cittadino cui l'amministrazione finanziaria aveva recapitato un atto illegittimo, ma che non si era attivata per annullarlo in autotutela.
Il Giudice di Pace cui il contribuente si era rivolto aveva statuito una condanna di euro 894,90 per spese di commercialista, e spese accessorie e consequenziali per rapportarsi con gli uffici della pubblica amministrazione.
L’ufficio è ricorso in Cassazione sostenendo la piena discrezionalità dell’ente nell’emettere o meno il provvedimento in autotutela e dunque che il contribuente non avesse un diritto soggettivo leso dal suo mancato esercizio.
La Cassazione (ed in questo giudizio il contribuente non si è costituito) ha rigettato il ricorso in quanto "l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell'art. 2043 c. c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norme e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti principi di legalità, imparzialità e buon amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c. c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Sul punto, il giudice di merito ha, sulla base del discrezionale potere valutativo ad esso spettante, ritenuta sussistente la violazione dell'art. 2043 c.c.".
(Avv. Angelo Remedia)

La suocera è invadente? può giustificare la separazione dei coniugi.

La Corte di Cassazione (sentenza n.4540/2010) ha accolto il ricorso di una donna a cui era stata addebitata la colpa della separazione per aver abbandonato il tetto coniugale. Con ciò ribaltando le decisioni dei giudici di merito che invece le avevano addebitato la separazione.
Nei fatti lei aveva lamentato le continue ingerenze della suocera, i continui litigi proprio con questa e da ciò, la donna aveva sostenuto l'intollerabilita' della convivenza e il suo conseguente allontanamento. Ha osservato la Corte che "giusta causa di separazione" e' ravvisabile anche "nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi".
(Avv. Angelo Remedia)

Obbligazioni Lehman Brothers. La banca italiana risarcisca il cliente.

Risale all’8 settembre 2008 il fallimento del colosso finanziario americano Lehman Brothers. Oggi il Tribunale di Torino, ha condannato la banca Intesa-Sanpaolo al risarcimento dei danni nei confronti di un suo cliente di 474 mila euro più 10 mila per interessi e rivalutazioni varie. Nei fatti, la banca italiana aveva investito i risparmi del cliente in un portafoglio di titoli vari, tra cui c’erano obbligazioni proprio della Lehman Brothers; obbligazioni, che dopo il crac, non hanno avuto alcun valore. Il cliente ha lamentato un sostanziale difetto di informativa della banca nei suoi riguardi, sulla pericolosità e rischiosità dell’investimento. Il giudice, accogliendo tale tesi, ha stabilito che Intesa-Sanpaolo avrebbe dovuto farsi parte attiva ed avvisare il risparmiatore delle profonde difficoltà che il colosso americano stava attraversando e del correlativo rischio connesso all’acquisto dei titoli obbligazionari; di qui l’obbligo risarcitorio.
(Avv. Angelo Remedia)

Modalità operative contro le telefonate moleste.

Tempo fa parlammo del nuovo registro per opporsi alle telefonate. Oggi abbiamo le modalità operative:
E’ sufficiente cliccare sul sito http://www.registrodelleopposizioni.it/ e seguire le procedure che lì sono indicate. Per gli “amanti del telefono” è stato istituito il numero verde 800.265.265. E alla pagina Moduli per gli abbonati è possibile scaricare i moduli per iscrizione aggiornamento e revoca.
In questo caso vale il "silenzio-assenso": chi non si iscriverà nel registro e dunque in mancanza di comunicazione, sarà soggetto alle telefonate “moleste”!
(Avv. Angelo Remedia)