La Corte di Cassazione, nel campo del diritto del lavoro, con la sentenza del 13.10.2010 n. 21160, ha ribadito un principio da tempo affermato: in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione; cioè non è importante la qualificazione giuridica del rapporto (o se vogliamo, come è intitolato il contratto di lavoro) quanto la concretezza delle mansioni svolte, la loro tipologia e la loro durata. E’ stato così che un rapporto di lavoro nato in forma di tempo parziale è stato trasformato in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante il contratto sottoscritto fosse solo part-time, sulla base dell’orario di lavoro di fatto svolto dal lavoratore, prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e talvolta addirittura superiore.
(Avv. Angelo Remedia)
(Avv. Angelo Remedia)
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