La Cassazione con la sentenza del 9 gennaio 2008 n. 283 ha confermato quanto stabilito in grado di appello: Il padre separato che ha il diritto di incontrare i figli non è costretto a “nascondere” la sua nuova compagna. Anzi, se vuole può farlo in presenza della stessa, ovviamente, ferme restando le altre modalità di esecuzione del diritto stabilite dal giudice.
Di qui il principio che il diritto di visita del genitore separato con figli, affidati all’altro coniuge, può avvenire anche in presenza della nuova partner del padre o della madre non affidatari; anche se quest’ultima è stata causa della fine del matrimonio.
Principio contrario a quello che in primo grado il Tribunale aveva stabilito su richiesta dell’ex moglie, vietando all’ex marito di incontrare la figlia minore in presenza della nuova compagna.
Nessun commento:
Posta un commento