In sede di passaggio di consegne all’amministratore del condominio subentrante, viene verbalizzata l’annotazione del credito dell’amministratore uscente, dovuto per anticipazioni in favore del condominio stesso. In più viene fissato il termine che trascorsi 90 giorni dalla data di redazione del verbale di consegna dei documenti si sarebbe provveduto senza ulteriore avviso al recupero coatto del credito, con la decorrenza degli interessi dalla data di quantificazione del credito stesso.
Il Giudice di Pace su detto presupposto (e sulla contumacia del condominio) condanna il condominio al pagamento.
Ndr. Nello specifico non è dato capire se “il passaggio delle consegne” è atto di formazione negoziale ovvero unilaterale dell’Amministratore uscente: se nel primo caso ci vede in linea con la sentenza, nel secondo non la condividiamo. Ai nostri clienti suggeriamo di utilizzare la prima ipotesi quando non è possibile un riconoscimento assembleare.
Giudice di Pace di Bari, Sentenza 13 Gennaio 2009 , n. 139 ti serve? chiedici la sentenza via mail
Il Giudice di Pace su detto presupposto (e sulla contumacia del condominio) condanna il condominio al pagamento.
Ndr. Nello specifico non è dato capire se “il passaggio delle consegne” è atto di formazione negoziale ovvero unilaterale dell’Amministratore uscente: se nel primo caso ci vede in linea con la sentenza, nel secondo non la condividiamo. Ai nostri clienti suggeriamo di utilizzare la prima ipotesi quando non è possibile un riconoscimento assembleare.
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