Qualcuno ricorderà che a giugno 2009 la Corte di Cassazione aveva convalidato la reintegrazione di un lavoratore in azienda, finito in carcere per ragioni estranee alla sua attività lavorativa. Oggi la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ci offre il seguente parere: il dipendente assente dal lavoro perchè carcerato può essere licenziato: non per “inadempimento”. Il licenziamento può avvenire ai sensi dell'articolo 3 delle legge 604 del 1966, in quanto per “impossibilità” della prestazione lavorativa per "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa". La Corte di Cassazione infatti, spiega la Fondazione, con la sentenza n. 12721 del 1° giugno 2009 "ha stabilito che quando il lavoratore è assente dal lavoro a causa dello stato di carcerazione preventiva o, comunque, di detenzione a seguito di condanna per fatti estranei al rapporto contrattuale non si è in presenza di un inadempimento, bensì di un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa a norma dell'articolo 1464 c.c.. Si esclude, quindi, la riconducibilità della fattispecie in esame al licenziamento per inadempimento, sia esso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo". Ciò non toglie, prosegue la Fondazione, che possano sussistere altre ragioni per il licenziamento. La detenzione infatti può costituire giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'articolo 3 legge 604/1966.
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