L’INPS, con la circolare 112/2009 recepisce un orientamento della giurisprudenza amministrativa (sent. C.d.Stato n.4293/2008) per il quale il padre ha diritto al congedo di lavoro anche se la mamma è una casalinga. Tale diritto nasce allorquando la casalinga si trovi "nell’oggettiva impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività".
Con questa circolare l’Istituto di Previdenza cambia il proprio orientamento già espresso nelle precedenti circolari laddove interpretava l'art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 - ove si prevede che il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente” - nel senso che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi esclusivamente la madre “lavoratrice autonoma" e non anche la "casalinga" (se non per gli estremi casi di morte o grave infermità della stessa).
Oggi si può ritenere ammissibile "la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato” perché impossibilitata o impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili)".
Con questa circolare l’Istituto di Previdenza cambia il proprio orientamento già espresso nelle precedenti circolari laddove interpretava l'art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 - ove si prevede che il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente” - nel senso che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi esclusivamente la madre “lavoratrice autonoma" e non anche la "casalinga" (se non per gli estremi casi di morte o grave infermità della stessa).
Oggi si può ritenere ammissibile "la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato” perché impossibilitata o impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili)".
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