Nel caso in cui il rapporto di lavoro, basato su un formale contratto di collaborazione coordinata e continuativa, risulti sprovvisto dei requisiti della specificità e della tempestività, deve applicarsi la sanzione per la mancanza di progettualità. Sicchè il contratto di lavoro deve essere modificato da parasubordinato a subordinato, trasformando in tal modo il rapporto nella forma maggiormente garantistica e tutelante per il lavoratore prevista nel nostro ordinamento. A questa conclusione è giunto il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1188 del 31 agosto 2009.
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