domenica 16 gennaio 2011

Libero accesso per i datori di lavori alle dichiarazioni dei dipendenti rese in sede ispettiva.

Con la sentenza n. 9102 del 13 dicembre 2010, il Consiglio di Stato si è espresso in maniera negativa per i casi di diniego di accesso agli atti opposto dall'Amministrazione sulla base di norme che precludono ai datori di lavoro la consultazione della documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva dai propri dipendenti. Un passo così dispone: "…le finalità che sostengono disposizioni preclusive - fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro - recedono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita 'comunque' dall'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990."
Nel caso di specie l’INPS era tenuta al rilascio della la documentazione richiesta dalla società perché in linea con il diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dall'art. 22 della L. n. 241/1990. Esso infatti può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (art. 24 L. n. 241/1990; art. 8 D.P.R. n. 352/1992 e art. 4 D.Lgs. n. 39/1997) e nel caso in esame non ricorreva alcuna di quelle ipotesi previste: segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ovvero commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori.
(Avv. Angelo Remedia)

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