domenica 12 giugno 2011

La Cassazione ribadisce la natura contrattuale della prestazione professionale medica.

La prestazione professionale del medico ha natura contrattuale di qui la conseguente responsabilità "piena" e non nelle forme attenuate di quella precontrattuale.
Questo è quanto si deriva dalla sentenza della Corte Suprema del 19.05.2011 n. 11005. Difatti, qualora il paziente sostiene di non esser informato adeguatamente, è il medico onerato di fornire la prova di aver adempiuto a tale obbligazione. La Corte ha poi sostenuto che tale responsabilità si manifesta anche se il medico si fosse limitato alla sola diagnosi ed alla terapia con la spiegazione delle possibili conseguenze della terapia stessa o dell'intervento chiururgico che ritenga di dover compiere. Attività finalizzate dunque alla raccolta del consenso informato.
Il medico era stato condannato al risarcimento del danno per responsabilità professionale in quanto, sbagliando la diagnosi, aveva prescritto un farmaco al paziente che gli aveva procurato gravi problemi alla vista. Lo stesso professionista era ricorso in Cassazione sul presupposto della occasionalità della prestazione, ma il Supremo Collegio ha rigettato le sue doglianze confermando la condanna.
(Avv. Angelo Remedia)

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