domenica 12 giugno 2011

Separazione: il provvedimento vale come titolo esecutivo anche per le spese mediche e scolastiche sopraggiunte.

Si deve ritenere titolo esecutivo il provvedimento emesso, ai sensi dell’art. 155 comma 2 c.c., dal giudice della separazione in merito alle modalità imposte al genitore non affidatario della prole circa le spese mediche e scolastiche della stessa. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione, con sentenza n. 11316 del 23 maggio 2011 rigettando il ricorso di un genitore non affidatario che, in sede di opposizione, aveva eccepito la carenza del titolo esecutivo ritenendo che quest’ultimo potesse ravvisarsi esclusivamente nel provvedimento di determinazione delle modalità di contribuzione alle spese per i figli affidati ad uno solo dei genitori.
A nulla rileva, secondo la gli Ermellini, che la separazione sia giudiziale o consensuale, né se il provvedimento in argomento sia provvisorio, definitivo e presidenziale: in ogni caso, di fronte alla mancata ottemperanza del genitore obbligato, non è necessario alcun ulteriore intervento del Giudice per avviare la procedura esecutiva, sempre che il genitore “creditore” possa documentare i sopraggiunti esborsi e la loro entità. Pur rimanendo, come la Corte ha tenuto a precisare, "impregiudicato il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore".
(Dr.ssa Annachiara Salvio)

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