Con la sentenza 10717 la Suprema Corte (Sez. III Civile, del 16.05.2011 ) ha espressamente riconosciuto la legittimazione in capo ai singoli condomini ad impugnare in appello la sentenza di primo grado che vedeva come parte il solo Condominio.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha precisato che, fermo restando il riconoscimento della legittimazione ad appellare soltanto in capo ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado e che risultino soccombenti, nel caso del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, “l’esistenza dell’amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale”.
Di conseguenza, i condomini, che non sono da considerarsi terzi ma bensì parti originarie, possono non solo intervenire nel giudizio in cui la difesa sia stata assunta dall’amministratore, ma anche esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell’amministratore.
(Avv. Eleonora De Tommaso)
La Corte di Cassazione, in particolare, ha precisato che, fermo restando il riconoscimento della legittimazione ad appellare soltanto in capo ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado e che risultino soccombenti, nel caso del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, “l’esistenza dell’amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale”.
Di conseguenza, i condomini, che non sono da considerarsi terzi ma bensì parti originarie, possono non solo intervenire nel giudizio in cui la difesa sia stata assunta dall’amministratore, ma anche esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell’amministratore.
(Avv. Eleonora De Tommaso)
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