La Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 13179 depositata il 16 giugno 2011 ha ribadito la tutela della sfera sessuale dei congiunti. Nel caso esaminato la Corte ha stabilito che qualora successivamente ad un incidente, la moglie non potesse più avere rapporti sessuali, deve essere risarcito anche il marito.
Gli Ermellini hanno dunque confermato la pronuncia dei giudici di merito sul presupposto, espresso nella motivazione, che "il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell'attrice, sì da impedire normali rapporti sessuali, è altresì lesivo del diritto del marito a intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce a un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili ai sensi dell'articolo 2059 Cc: ne consegue la risarcibilità del danno in parola ex articolo 1223 Cc, pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell'illecito, secondo il criterio della cosiddetta "regolarità causale".
In altre parole, dal fatto illecito scaturisce una responsabilità che deve coprire anche i danni non immediatamente diretti ed addirittura afferenti un terzo, se sussiste uno specifico collegamento causale.
(Avv. Angelo Remedia)
Gli Ermellini hanno dunque confermato la pronuncia dei giudici di merito sul presupposto, espresso nella motivazione, che "il fatto illecito, al quale è conseguita la lesione del diritto alla salute dell'attrice, sì da impedire normali rapporti sessuali, è altresì lesivo del diritto del marito a intrattenere rapporti sessuali con la moglie. La lesione di tale diritto, che inerisce a un aspetto fondamentale della persona, comporta conseguenze dannose risarcibili ai sensi dell'articolo 2059 Cc: ne consegue la risarcibilità del danno in parola ex articolo 1223 Cc, pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza normale dell'illecito, secondo il criterio della cosiddetta "regolarità causale".
In altre parole, dal fatto illecito scaturisce una responsabilità che deve coprire anche i danni non immediatamente diretti ed addirittura afferenti un terzo, se sussiste uno specifico collegamento causale.
(Avv. Angelo Remedia)
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