La sentenza della Seconda Sezione Civile della Corte dei Cassazione n. 19210/2011, ha ribadito che non è necessario che il condomino specifichi all'amministratore le ragioni per cui chiede di prendere visione o di estrarre copia di documenti contabili del Condominio. Tale richiesta, secondo gli Ermellini di Piazza Cavour, può essere fatta in qualsiasi momento e non soltanto in sede di rendiconto annuale e/o di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, purchè, non sia di ostacolo all'attività amministrativa e non si risolva in un peso economico per il Condominio. Il rifiuto in tal senso dell’amministratore, ove non ne sia dimostrata l'impossibilità, dà luogo a responsabilità e all'annullamento della delibera eventualmente presa dall'Assemblea Condominiale. Ad ogni buon conto, la facoltà del condomino di ottenere copia della documentazione contabile non è considerata come fine a se stessa essendo, invece, finalizzata ad un'attività di controllo non solo formale sull'attività dell'amministratore. Paralizzare questa possibilità di riscontro di ogni condomino, di conseguenza, influirebbe quindi negativamente sulla legittimità della delibera che di conseguenza potrà essere annullata.
(Avv. Maria Grazia Coppola)
(Avv. Maria Grazia Coppola)