domenica 2 ottobre 2011

La casa delle vacanze non va assegnata al coniuge separato.

La Cassazione pone un altro limite tra i coniugi separati e divorziati. Con la sentenza del 04.07.2011 n. 14553 ha stabilito che al coniuge a cui sono stati affidati i figli, non spetta l’assegnazione [anche] della casa delle vacanze in quanto deve prendersi in considerazione solo l'abitazione "principale" ossia quella dove si svolgeva [e si svolge] la vita della famiglia.
Il caso riguardava il coniuge convivente con un figlio maggiorenne, sicchè la Corte ha specificato che “…al fine dell'assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché essa era unita, ed inoltre che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica”.
(Avv. Angelo Remedia)

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