martedì 18 ottobre 2011

Genitori separati: mantenimento cessato e …risorto!

La Prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 19589 del 26 settembre 2011, dapprima ha ribadito il principio che regola l’obbligo (ed il corrispondente diritto) al mantenimento in favore dei figli. In base al quale, infatti, “l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore età – come ora codificato dall’art. 155- quinquies c.c., comma 1 - , ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso”. Posto questo come principio cardine, il Supremo Collegio ha fatto un passo in avanti, affermando la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento dei figli maggiorenni conviventi, nel caso in cui gli stessi, pur avendo espletato attività lavorativa in passato, “così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore”, risultino, “allo stato”, non autosufficienti economicamente, per motivi che non dipendono da un loro comportamento inerte o da un rifiuto ingiustificato.
Nel caso di cui si è occupata la Corte, il genitore, pur avendo dimostrato che un’attività economica era stata intrapresa, non ha dato la prova che il successivo stato di disoccupazione dipendesse da un comportamento passivo attribuibile alla figlia. Per questo motivo la Corte ha stabilito la reviviscenza del diritto della figlia al contributo di mantenimento.
(Dr.ssa Veronica Mugno)

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