Tribunale, Corte d’Appello e Cassazione (sentenza 26239/2009) concordi nel reputare congrua la sanzione del licenziamento anche se all'azienda non deriva “un danno economico” reputando sufficiente il fatto che si sia realizzata una “lesione dei doveri di lealtà” nei confronti dell'azienda. Trattavasi di una dipendente di una clinica di Torino che si era fatto timbrare il cartellino prima di essere entrata a lavoro da una collega.
Persi il primo ed il secondo grado, la donna ha fatto ricorso agli Ermellini per l'applicazione di una sanzione più lieve siccome il fatto non aveva comportato un danno economico all'azienda. La Corte ha respinto la doglianza sottolineando che “la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito appare logica e coerente”. Infatti gli stessi avevano rettamente motivato le pronunce, facendo riferimento alla “lesione del vincolo fiduciario a prescindere dal danno patrimoniale subito dalla società”. Di qui la congruità della sanzione del licenziamento, “… vista la gravità dell'addebito contestato”.
Persi il primo ed il secondo grado, la donna ha fatto ricorso agli Ermellini per l'applicazione di una sanzione più lieve siccome il fatto non aveva comportato un danno economico all'azienda. La Corte ha respinto la doglianza sottolineando che “la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito appare logica e coerente”. Infatti gli stessi avevano rettamente motivato le pronunce, facendo riferimento alla “lesione del vincolo fiduciario a prescindere dal danno patrimoniale subito dalla società”. Di qui la congruità della sanzione del licenziamento, “… vista la gravità dell'addebito contestato”.
Nessun commento:
Posta un commento