Con la sentenza 6907/2009 la Corte di Cassazione ha stabilito che i continui e ripetuti rimproveri orali al dipendente, fatti sul luogo di lavoro, con espressioni grevi, e toni alti (sì da farsi ascoltare anche dagli altri colleghi) costituiscono mobbing ed obbligano il datore di lavoro al risarcimento del danno.
Già la Corte d’Appello di Milano, contrariamente al Tribunale di primo grado, ordinava la reintegrazione del posto di lavoro della dipendente (perché alla fine era stata licenziata) nonché al risarcimento del danno biologico di € 9.500 per i nove mesi che era stata oggetto di tale forma di mobbing.
E questo anche se i rimproveri orali fossero stati pienamente giustificati dalla scarsa diligenza nella esecuzione delle proprie mansioni.
Già la Corte d’Appello di Milano, contrariamente al Tribunale di primo grado, ordinava la reintegrazione del posto di lavoro della dipendente (perché alla fine era stata licenziata) nonché al risarcimento del danno biologico di € 9.500 per i nove mesi che era stata oggetto di tale forma di mobbing.
E questo anche se i rimproveri orali fossero stati pienamente giustificati dalla scarsa diligenza nella esecuzione delle proprie mansioni.
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