La Corte di Cassazione con la recente sentenza depositata il 10 agosto 2009 n. 18169, ha stabilito che se un dipendente pratica concorrenza sleale in danno dell’azienda presso cui lavora, quest’ultima può licenziarlo senza la necessità del consueto preavviso. In primo e secondo grado la mancanza del preavviso unitamente alla prova dei gravi fatti posti a fondamento del licenziamento, per violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 2105 c.c. Nella pratica il dipendente aveva svelato informazioni - sia tecniche che contabili - sulle confezioni per alimenti ad un diretto concorrente. Così la Corte “Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide i comportamenti del lavoratore che costituiscano gravi violazioni dei suoi doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica regolamentazione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall’art.7, commi 2 e 3 della legge n. 300/1970”. Inoltre, visto che l’attuale ricorrente ha violato “un obbligo fondamentale, quale quello sancito dall’art.2105 cod. civ., poteva prescindersi dall’avvenuta affissione, o meno, del codice disciplinare, la sentenza impugnata ha pertanto applicato correttamente nella fattispecie i principi testè richiamati”.
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