domenica 31 gennaio 2010

I beni del fondo patrimoniale non sono aggredibili dal fallimento.

Alcuni o tutti i beni di proprietà dei coniugi possono costituire il cd. “fondo patrimoniale”, ossia quell'insieme di beni costituiti per far fronte ai bisogni stretti della famiglia. Si tratta di un vincolo “di destinazione” del bene e, se per costituirlo è sufficiente la volontà dei coniugi, per rimuoverlo occorre l’autorizzazione del giudice tutelare qualora nella famiglia vi fossero figli minori.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 1112/2010, ha specificato che detti beni non possono essere acquisiti dal fallimento dell’imprenditore (uno dei coniugi) neppure per la sua quota di pertinenza. La sentenza, prendendo in considerazione il D. Lgs n. 5 del 2006 che ha modificato l'art. 155 della legge fallimentare, si deve escludere il concetto di “confusione del patrimonio” tra i beni destinati a soddisfare esigenze specifiche (quelli costituiti nel fondo patrimoniale) con gli altri beni di proprietà dell'imprenditore fallito.
Approfondimenti sul fondo patrimoniale.
(Avv. Angelo Remedia)

Nessun commento: