La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 22105/2009 ha fissato il principio che il lavoratore può liberamente disporre del diritto di impugnativa del licenziamento, e dunque può farne oggetto di rinunce o transazioni. Questo in deroga all’art. 2113 c.c., il quale reputa impugnabili gli atti di rinunzia dei lavoratori ai diritti inderogabili di legge o ccnl.
Il caso riguardava un lavoratore che aveva accettato una “somma a saldo e stralcio di ogni sua spettanza” anche per rinunziare alla reintegra nel posto di lavoro; da qui la Corte ha reputato che “il recesso datoriale non era più illegittimo e, non erano più dovute somme a risarcimento di una eventuale illegittimità originaria del licenziamento”.
(Avv. Angelo Remedia)
Il caso riguardava un lavoratore che aveva accettato una “somma a saldo e stralcio di ogni sua spettanza” anche per rinunziare alla reintegra nel posto di lavoro; da qui la Corte ha reputato che “il recesso datoriale non era più illegittimo e, non erano più dovute somme a risarcimento di una eventuale illegittimità originaria del licenziamento”.
(Avv. Angelo Remedia)
Nessun commento:
Posta un commento