Sul ricorso di un automobilista contro la revisione della patente disposta dalla motorizzazione, il Tribunale Amministrativo della Lombardia, con la sentenza n. 1670 del 26 maggio 2010, ha stabilito che la revisione della patente è illegittima se l’azzeramento dei punti sulla patente viene comunicato con ritardo.
I giudici amministrativi hanno ritenuto infatti il provvedimento illegittimo in quanto “l’avere l’amministrazione resistente omesso di effettuare le prescritte comunicazioni, tempestivamente e per ciascuna singola variazione di punteggio, concreta il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente il quale, in conseguenza, non è stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti”. Il Tar ha poi specificato che “l’istituto introdotto dal legislatore importa che ciascuna variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 126 bis cit. ), onde consentire al conducente la frequenza degli appositi corsi di aggiornamento (organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri) che consentono di riacquistare una parte dei punti persi.” Inoltre, “l’atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, […] non presenta caratteristiche di urgenza, tali da escludere l’obbligo della previa comunicazione ai sensi dell’art. 7 l. n. 241 del 1990”.
(Avv. Angelo Remedia)
I giudici amministrativi hanno ritenuto infatti il provvedimento illegittimo in quanto “l’avere l’amministrazione resistente omesso di effettuare le prescritte comunicazioni, tempestivamente e per ciascuna singola variazione di punteggio, concreta il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente il quale, in conseguenza, non è stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti”. Il Tar ha poi specificato che “l’istituto introdotto dal legislatore importa che ciascuna variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 126 bis cit. ), onde consentire al conducente la frequenza degli appositi corsi di aggiornamento (organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri) che consentono di riacquistare una parte dei punti persi.” Inoltre, “l’atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, […] non presenta caratteristiche di urgenza, tali da escludere l’obbligo della previa comunicazione ai sensi dell’art. 7 l. n. 241 del 1990”.
(Avv. Angelo Remedia)
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