I principi guida sono: il rispetto della privacy, l’esigenza di riservatezza, la concreta situazione di fatto e la in equivoca rinuncia anche tacita a tale diritto.
Nella sentenza n. 47165/2010 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso il caso di una coppia condannata dai giudici di primo grado che di appello. per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), perchè avevano effettuato riprese con una telecamera alle figlie dei vicini di casa mentre giocavano nel giardino confinante. Ha cassato la sentenza e rinviato il giudizio al giudice di secondo grado per una revisione del processo seguendo questi principi. Rilevato che "le scene captate erano agevolmente percepibili ad occhio nudo, non esistendo ostacoli fisici alla visione del giardino confinante da parte dell'abitazione degli stessi", può escludersi l'integrazione del reato punito dall'art. 615 bis c.p.
In altre parole il Collegio spiega che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita quando si adottano sistemi per superare quei normali ostacoli che impediscono di intromettersi nella vita privata altrui.
Per questo, la Corte aggiunge "è necessario bilanciare l'esigenza di riservatezza (che trova presidio nella normativa costituzionale quale espressione della personalità dell'individuo nonchè la protezione del domicilio, pur esso assistito da tutela di rango costituzionale, che dispiega severa protezione dell'immagine), e la naturale compressione del diritto imposta dalla concreta situazione di fatto o, ancora, la tacita, ma inequivoca rinuncia al diritto stesso, come accade nel caso di persona che, pur fruendo di un sito privato, si esponga in posizione visibile da una pluralità indeterminata di soggetti".
(Avv. Angelo Remedia)
Nella sentenza n. 47165/2010 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso il caso di una coppia condannata dai giudici di primo grado che di appello. per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), perchè avevano effettuato riprese con una telecamera alle figlie dei vicini di casa mentre giocavano nel giardino confinante. Ha cassato la sentenza e rinviato il giudizio al giudice di secondo grado per una revisione del processo seguendo questi principi. Rilevato che "le scene captate erano agevolmente percepibili ad occhio nudo, non esistendo ostacoli fisici alla visione del giardino confinante da parte dell'abitazione degli stessi", può escludersi l'integrazione del reato punito dall'art. 615 bis c.p.
In altre parole il Collegio spiega che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita quando si adottano sistemi per superare quei normali ostacoli che impediscono di intromettersi nella vita privata altrui.
Per questo, la Corte aggiunge "è necessario bilanciare l'esigenza di riservatezza (che trova presidio nella normativa costituzionale quale espressione della personalità dell'individuo nonchè la protezione del domicilio, pur esso assistito da tutela di rango costituzionale, che dispiega severa protezione dell'immagine), e la naturale compressione del diritto imposta dalla concreta situazione di fatto o, ancora, la tacita, ma inequivoca rinuncia al diritto stesso, come accade nel caso di persona che, pur fruendo di un sito privato, si esponga in posizione visibile da una pluralità indeterminata di soggetti".
(Avv. Angelo Remedia)
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