La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8137/2009 ha precisato che, chi è tenuto al risarcimento dei danni provocati dai cani randagi, non sempre è il Comune.
Infatti, in presenza di leggi regionali che affidano alle Asl territorialmente competenti, o meglio ai loro servizi veterinari, la lotta al randagismo, saranno le Asl stesse a dover rispondere delle richieste dei danni alle persone che assumono averne subiti da cani randagi. Gli Ermellini hanno infatti disposto che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”.
Forse andrebbe fatto un distinguo tra cani “nati randagi” e cani “divenuti randagi” perché abbandonati; ed in tal ultima ipotesi, ove possibile, ritenere responsabile solidalmente “il vecchio padrone”.
Infatti, in presenza di leggi regionali che affidano alle Asl territorialmente competenti, o meglio ai loro servizi veterinari, la lotta al randagismo, saranno le Asl stesse a dover rispondere delle richieste dei danni alle persone che assumono averne subiti da cani randagi. Gli Ermellini hanno infatti disposto che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”.
Forse andrebbe fatto un distinguo tra cani “nati randagi” e cani “divenuti randagi” perché abbandonati; ed in tal ultima ipotesi, ove possibile, ritenere responsabile solidalmente “il vecchio padrone”.
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