sabato 30 maggio 2009

Tollerare le infedeltà coniugali, può costare caro: il mantenimento alla fedigrafa è dovuto

Dichiarati incostituzionali gli art. 559 e 560 del codice penale sono rispettivamente cadute le figure di reato dell’adulterio e del concubinato. Residuano però riflessi civilistici da questi comportamenti che spesso vengono fatti valere (solo) in sede di separazione dei coniugi. Sicchè, in questo campo, da una vecchia separazione “per colpa” - del coniuge che li commetteva - si è passati ad una separazione “con addebito” a quello stesso coniuge. Le conseguenze dell’addebito sono soprattutto economiche infatti il coniuge “colpevole del fallimento del matrimonio” non ha diritto al mantenimento (ossia l’assegno che gli consentirebbe di mantenere “lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”). Negli ultimi anni la giurisprudenza, in aderenza con i mutati cambiamenti sociali che hanno mitigato l’offesa derivante dal fatto (laddove il tradimento non è più avvertito come ragione di riprovevolezza sociale), difficilmente riconosce l’addebitabilità di una separazione per infedeltà; ciò che potrebbe invece incidere è l’offesa, il clamore che il comportamento del coniuge infedele produce. Fatte queste doverose premesse, l’esame della recentissima sentenza di Cassazione, la n. 12419 del 2009, diventa più “digeribile”. Il fatto riguarda una coppia dove la moglie, per ben dodici anni precedenti la separazione, ha avuto una relazione extraconiugale della quale era pienamente a conoscenza il marito e questo in seguito alla separazione non vorrebbe riconoscerle l’assegno di mantenimento. In effetti, lei è andata a vivere con un nuovo e ricco compagno ma, gli Ermellini hanno deciso che il marito deve continuare a versarle l’assegno di mantenimento di 1.300 Euro mensili. La Cassazione afferma infatti che la consapevolezza del marito, della relazione extraconiugale della moglie, ha generato un suo sostanziale benestare a tale situazione. Non solo, ma il successo del marito, seppur in parte, derivava proprio dalla moglie la quale, sebbene non avesse una occupazione lavorativa, aveva una “intensa vita sociale e sportiva” che contribuiva ad “ampliare le opportunità professionali per il marito”. Quanto al tenore di vita, il marito, nonostante le infedeltà continuava a far godere alla moglie un tenore di vita farcito di “svaghi propri di una elite di persone facoltose”. Di qui l’obbligo all’assegno successivo per mantenere quel tenore di vita.

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