venerdì 1 maggio 2009

Usura e anatocismo bancario. Nozione e conseguenze.

Ai “non addetti ai lavori” proviamo a spiegare, in termini semplici i due concetti.
L’anatocismo consiste nel conteggio (ed applicazione) di interessi sugli interessi.
Pensiamo agli interessi che le banche applicavano trimestralmente sui conti correnti e sugli stessi ricalcolati altri interessi nel trimestre successivo, oppure, nel caso di mutuo, agli interessi di mora, calcolati su tutta la rata scaduta (e non pagata in tempo) piuttosto che solo sulla parte di rata che costituiva il capitale (vd. prospetto di ammortamento) e non anche sulla quota di interessi.
L’Usura è la pratica perseguita da chi si fa dare o promettere interessi notevolmente alti.
L’art. 644 del codice penale, che lo prevede, è stato modificato dalla L. 108/1996. Con questa legge è stata introdotta la cd. usura oggettiva: ossia sono usurari gli interessi che comunque superano il cd. tasso soglia. Questo Tasso viene determinato aumentando del 50% quello medio rilevato trimestralmente dal Ministero, per tipologie omogenee (conti correnti, leasing, ed altro). Orbene la Legge citata stabilisce che qualunque addebito viene applicato (comunque voglia chiamarsi), al di fuori dei bolli delle imposte e delle tasse (e dunque anche gli interessi anatocistici), concorre alla formazione della voce interessi o costo o guadagno (vista dalla parte delle banche). La risultanza, se supera il tasso medio + il suo 50% costituisce usura.
In passato, l’usura veniva sempre legata alla condizione soggettiva (stato di bisogno) del debitore e (all’approfittamento) del creditore.
Le conseguenze sono diverse: le somme addebitate a titolo di anatocismo sono non dovute e dunque può esserne chiesta la restituzione (con gli interessi). Se invece siamo in presenza di usura, l’art.1815 cod.civ. dispone un sistema sanzionatorio: non sono affatto dovuti gli interessi, neppure quelli legali.
Cosa si può fare contro la banca? Alla prossima puntata. :-)

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