Con la sentenza n.12551/2009 la Corte ha respinto il ricorso di una donna separata che aveva domandato la restituzione di un prestito di 19mila euro fatto a suo marito per estinguere un mutuo "acceso nel corso del matrimonio per lavori alla casa coniugale e per il ripianamento dei debiti dell'impresa del marito". Gli Ermellini hanno stabilito che, dovendo presumersi l’esistenza della solidarietà coniugale, i 'prestiti' tra i coniugi costituiscono solo una sua modalità di estrinsecazione e dunque impiegati per reciproci e comuni interessi che si manifestano nello spirito del mutuo soccorso, proprio del matrimonio. Non solo, ma dal Palazzaccio arriva anche una “stilettata morale” in quanto si afferma che questo genere di affari dovrebbero rimanere "nella riservatezza della vita familiare". Viene dunque negata solo la tutela giudiziaria, perciò a fronte di un eventuale e spontaneo adempimento dell’obbligato, anche quest'ultimo non potrebbe chiedere “la restituzione”.
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