Il caso riguarda una donna che aveva subito un intervento di asportazione dell’utero ma, per fatto attribuibile a colpa medica, si era compromessa, tra l'altro, la sua vita sessuale.
Il Tribunale aveva negato il risarcimento del danno non considerando risarcibile nè quello subito alla vita sessuale nè quello di natura estetica. Successivamente la Corte di Appello riconosceva alla donna 114.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno biologico, continuando però a negare il diritto al risarcimento del danno alla vita sessuale. Gli Ermellini con la sentenza 13547/2009 hanno accolto il ricorso della donna e rinviato il giudizio alla Corte d'Appello sottolineando che alla donna dovrà essere riconosciuto un danno maggiore rilevato che "la perdita o la riduzione della sessualità costituisce anche danno biologico e nessuno ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per sè un danno, la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata".
Conclude il rinvio, che la Corte dovrà anche tener conto delle ripercussioni psichiche che la signora può aver subito in quanto “inibita sessualmente”.
Il Tribunale aveva negato il risarcimento del danno non considerando risarcibile nè quello subito alla vita sessuale nè quello di natura estetica. Successivamente la Corte di Appello riconosceva alla donna 114.000,00 euro a titolo di risarcimento del danno biologico, continuando però a negare il diritto al risarcimento del danno alla vita sessuale. Gli Ermellini con la sentenza 13547/2009 hanno accolto il ricorso della donna e rinviato il giudizio alla Corte d'Appello sottolineando che alla donna dovrà essere riconosciuto un danno maggiore rilevato che "la perdita o la riduzione della sessualità costituisce anche danno biologico e nessuno ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per sè un danno, la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata".
Conclude il rinvio, che la Corte dovrà anche tener conto delle ripercussioni psichiche che la signora può aver subito in quanto “inibita sessualmente”.
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