domenica 14 febbraio 2010

Consenso informato: limiti risarcitori, onere della prova del medico e del paziente.

Con la sentenza 2847/2010, la 3° sezione della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza in materia di consenso informato. Nello specifico ha ribadito il diverso onere della prova che incombe sulle parti. Sicché nel caso in cui il medico abbia omesso di informare il paziente sui rischi e sulle caratteristiche di un determinato intervento, la correlativa richiesta risarcitoria del paziente - per danni derivati con il peggioramento delle sue condizioni di salute - può essere accolta solo nel caso in cui provi che, qualora fosse stato correttamente informato dei rischi, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento stesso.
Senza questa specifica prova, il paziente potrebbe domandare solo il risarcimento del danno per la lesione del proprio diritto di autodeterminazione.

Per altro verso si sottolinea che l'intervento stesso del medico, anche solo in funzione diagnostica, importa comunque l'instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Ne consegue che, effettuata anche solo la visita diagnostica (in esecuzione del contratto), l'illustrazione al paziente delle conseguenze (certe o incerte che siano, purché non del tutto anomale) della terapia o dell'intervento che il medico reputa necessari o opportuni ai fini di ottenere, il necessario consenso del paziente all'esecuzione della prestazione terapeutica, costituisce un obbligo del medico. Quest’ultimo dovrà darne compiuta prova a fronte della semplice negazione del paziente.
In conclusione "per addossare al medico le conseguenze negative dell'intervento, necessario e correttamente eseguito, sarebbe occorso addivenire alla conclusione che la paziente non vi si sarebbe sottoposta se fosse stata adeguatamente informata, non potendosi altrimenti affermare la sussistenza di nesso dì causalità tra la violazione (omessa informazione) e il bene giuridico che si assume leso (la salute)".
(Avv. Angelo Remedia)

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