sabato 6 febbraio 2010

Il danneggiato ha diritto anche all’importo dell’Iva indicata in preventivo nonché al c.d. “fermo tecnico” nel caso di mancato utilizzo del mezzo.

La Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile – con la sentenza del 27 gennaio 2010, n.1688 in materia di risarcimento danni da incidente stradale a favore dei danneggiati ha affermato che il risarcimento del danno deve estendersi anche agli oneri accessori e conseguenziali, dunque, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta.
Inoltre, ha affermato che è possibile la liquidazione equitativa del c.d. danno da fermo tecnico anche in assenza di prova specifica, essendo sufficiente la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo. L'Autoveicolo, osserva la Suprema Corte è, infatti, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) anche durante la sosta forzata per le riparazioni, spesa comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
(Avv. Gianluca Brogi)

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