sabato 6 febbraio 2010

Il doppio requisito di pubblicità del fondo patrimoniale.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 13 ottobre 2009, n. 21658, ha fissato quali siano i criteri indispensabili affinché lo strumento del fondo patrimoniale possa effettivamente preservare la sicurezza economica della famiglia dalle eventuali aggressioni di creditori e dunque essere opponibile ai terzi.
Così il Supremo Collegio precisa che se il fondo patrimoniale è costituito anche da beni immobili, occorre una doppia pubblicità: la trascrizione nei registri immobiliari e l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Infatti, soltanto con la doppia pubblicità si realizza a pieno la conoscenza dei terzi ed i coniugi eviteranno eventuali aggressioni dei creditori ai beni di famiglia.
La Suprema Corte puntualizza questo principio, conformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la costituzione del fondo patrimoniale, poiché rientra, tra le convenzioni matrimoniali regolate dall'art. 162 del Codice civile, per essere opponibile ai terzi necessita l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre il vincolo di destinazione sugli immobili è soggetto alla trascrizione prevista dall'art. 2647 c.c..
Per completezza ricordiamo che se l’atto non è opponibile ai terzi, esso ha mera efficacia interna e dunque per l’eventuale aggressione creditoria non è neppure necessaria una preventiva azione revocatoria del fondo patrimoniale.
(Avv. Angelo Remedia)

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