domenica 14 febbraio 2010

Anche i fallimenti devono avere una “ragionevole durata”.

La sentenza 28318/09 della Corte di Cassazione ha indicato in 7 anni la durata normale o meglio ragionevole che deve avere una procedura fallimentare, oltre i quali è possibile chiedere il risarcimento. Gli Ermellini richiamando un orientamento della Corte di Giustizia Europea hanno ribadito che questo termine tiene conto anche del tempo necessario per definire nei vari gradi di giudizio i procedimenti incidentali nati dal fallimento (6 anni in totale) e il tempo necessario per il riparto dell'attivo (un anno).
Nella motivazione della sentenza la Corte aggiunge di aver tenuto conto della particolare complessità delle procedure specificando che: "Nel fissare il termine di ragionevole durata, nella valutazione della complessità della vicenda processuale, deve quindi tenersi conto delle fasi strumentali alla definizione dei rapporti e della liquidazione dei beni, rilevanti in quanto incidenti sulla complessità del caso, ferma restando la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, ed alle ragioni delle medesime, avuto riguardo alla loro obbiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti".
(Avv. Angelo Remedia)

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