In seguito all’estinzione del contratto di mutuo immobiliare, ai sensi del “decreto Bersani” la banca è obbligata ad inviare al cliente, automaticamente e senza alcuna sua richiesta, la attestazione di avvenuta estinzione del mutuo; nei successivi 30 giorni deve chiedere al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della relativa ipoteca sull’immobile.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, lo scorso 26 Agosto 2009 ha comminato una “super multa” di ben 180.000 Euro ad un Istituto Bancario per la pratica commerciale scorretta dovuta al ritardo nell’estinguere l’ipoteca di garanzia sull’immobile. Il Tar Lazio, con la sent. 12283/2010, cui la Banca aveva fatto ricorso per l’annullamento, ha invece confermato tutte le motivazioni espresse dall’AGCM seppur ha rinviato alla stessa la necessità di un ridimensionamento della multa.
(Avv. Angelo Remedia)
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, lo scorso 26 Agosto 2009 ha comminato una “super multa” di ben 180.000 Euro ad un Istituto Bancario per la pratica commerciale scorretta dovuta al ritardo nell’estinguere l’ipoteca di garanzia sull’immobile. Il Tar Lazio, con la sent. 12283/2010, cui la Banca aveva fatto ricorso per l’annullamento, ha invece confermato tutte le motivazioni espresse dall’AGCM seppur ha rinviato alla stessa la necessità di un ridimensionamento della multa.
(Avv. Angelo Remedia)
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