E' ancora vigente il divieto per l'avvocato di assumere anche la veste di testimone nello stesso processo, ma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16151 del 8 luglio 2010, nel decidere un caso di un avvocato umbro, ha stabilito che nei casi in cui manca la "contestualità" delle due figure, l'avvocato può anche essere testimone.
Nel caso specifico il professionista, prima di assumere la difesa del cliente, aveva reso la testimonianza e poi aveva ricevuto e confermato l'incarico di difensore.
La terza sezione civile ha motivato sostenendo che la posizione del legale non può essere equiparata a quella dei magistrati sulle incompatibilità processuali. Qui si tratta prevalentemente di un problema di "deontologia professionale" o comunque di una questione da risolvere con una legge. In sentenza si legge infatti che "dipende dalle regole deontologiche se dovrà essere data la prevalenza all'ufficio di testimone o al ruolo di difensore, ovvero se la scelta dovrà essere lasciata al difensore". Specificatamente, "la Corte costituzionale ha ripetutamente avuto modo di rilevare che tale compatibilità di funzioni trova un idoneo correttivo nel principio del libero convincimento del giudice e nel suo dovere di valutare "con pruderete apprezzamento e spirito critico" la deposizione di ogni testimone che non sia "immune dal sospetto di interesse all'esito della causa".
In conclusione, "non sussiste un'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell'ambito del medesimo giudizio, se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone".
(Avv. Angelo Remedia)