domenica 11 luglio 2010

Il mantenimento va ridotto se il coniuge obbligato paga da solo la rata di mutuo.

È legittima la decurtazione dell'assegno di mantenimento se il coniuge cui spetta l'obbligo dell'assegno paga per intero la rata del mutuo della casa coniugale, acquistata in regime di comunione dei beni, in cui vive esclusivamente la moglie assegnataria.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15333 del 25 Giugno 2010, ha respinto il ricorso di una moglie che si era vista ridurre dai giudici d’appello il mantenimento perché l’ex pagava da solo la rata del muto della casa coniugale a lei assegnata. I due si erano lasciati per incompatibilità caratteriale. In particolare l’uomo aveva iniziato a distaccarsi fino a lasciare la moglie sola, anche di notte. Per questo il Tribunale gli aveva addebitato la separazione, ponendo a suo carico un assegno di 400 euro al mese. In appello il mantenimento era stato ridotto a 200 dato che, aveva motivato la Corte territoriale, l’uomo pagava da solo la rata del mutuo. Contro questa decisione l’ex ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo.
“La decurtazione dell’assegno di mantenimento – si legge in sentenza – dovuto dal marito separato alla ricorrente dell’importo di 200 euro mensili è stato giustificato dalla circostanza del pagamento da parte del predetto dell’intera rata di mutuo gravante sulla casa coniugale, acquistata in comunione e adibita ad abitazione della moglie”.
(Avv. Angelo Remedia)

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