Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15986 del 7 luglio 2010, cambiando rotta rispetto a una giurisprudenza che sembrava ormai consolidata ha sancito la possibilità per i genitori di vedersi restituire la casa dove, dopo la separazione, vivono la ex nuora e i nipoti.
I fatti sono accaduti a Lecce dove una coppia aveva dato in comodato una casa di proprietà al figlio sposato. Nel frattempo erano nati dei nipoti ma poi i due si erano separati. In un primo momento il Tribunale pugliese aveva dato loro ragione, ordinando alla donna la restituzione dell'immobile. Poi la Corte d'Appello aveva cambiato le carte in tavola assegnando l'immobile alla nuora affidataria dei bambini. Contro questa decisione la coppia di anziani ha fatto ricorso in Cassazione che ha dato loro ragione.
Il punto di forza per la terza sezione civile è stata la nozione di "comodato precario" ed ha sancito che qualora un immobile sia stato dato in comodato privo di termine, "la fattispecie integra il comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all'affidatario dei figli".
(Avv. Angelo Remedia)
I fatti sono accaduti a Lecce dove una coppia aveva dato in comodato una casa di proprietà al figlio sposato. Nel frattempo erano nati dei nipoti ma poi i due si erano separati. In un primo momento il Tribunale pugliese aveva dato loro ragione, ordinando alla donna la restituzione dell'immobile. Poi la Corte d'Appello aveva cambiato le carte in tavola assegnando l'immobile alla nuora affidataria dei bambini. Contro questa decisione la coppia di anziani ha fatto ricorso in Cassazione che ha dato loro ragione.
Il punto di forza per la terza sezione civile è stata la nozione di "comodato precario" ed ha sancito che qualora un immobile sia stato dato in comodato privo di termine, "la fattispecie integra il comodato precario, caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra coniugi, all'affidatario dei figli".
(Avv. Angelo Remedia)
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