martedì 20 luglio 2010

L’assegno in bianco del prenditore (beneficiario) è valido.

La recente sentenza della Corte di Cassazione del 14 luglio 2010 n. 16556, ribadendo il precedente orientamento espresso nella sent. 18528/2007, ha stabilito che Anche senza il nome del prenditore l’assegno bancario è valido anzi è equiparabile all’assegno bancario al portatore o può essere girato a un terzo.
Questo infatti il principio enunciato: “Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l’indicazione del prenditore oppure che sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco ha il diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all’emittente, questa possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne richiede il pagamento”.
Di qui il principio per il quale l’assegno bancario che viene rilasciato senza l’indicazione del nome del prenditore vale come assegno bancario al portatore e può essere convertito in titolo all’ordine oppure riempito con il proprio nome e trasferito a un terzo.
(Avv. Angelo Remedia)

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