Nulla la decurtazione dei punti della patente del proprietario che non comunica il nome del conducente. Questa è la decisione della Cassazione a Sezioni Unite (alla quale i giudici italiani dovranno uniformarsi) n. 16276 del 12 luglio 2010. Resta ferma, però, la sanzione pecuniaria per mancata comunicazione delle generalità del "conducente trasgressore".
Gli Ermellini, in sostanza, hanno dato piena applicazione a una decisione della Corte Costituzionale del 2005, con la quale si affermava che è illegittima, per contrarietà al principio della ragionevolezza, "l'applicazione dell'articolo 126 bis co. 2 Dlgs. 285/92, nella parte in cui dispone che in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione guida, entro il termine di 30 giorni dalla notifica,da parte del proprietario del veicolo, cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest'ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l'ulteriore sanzione pecuniaria".
(Avv. Angelo Remedia)
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