lunedì 13 aprile 2009

La Cassazione dice basta ai ritardi e al lassismo del dipendente pubblico.

Tra tanti dipendenti che onestamente lavorano, c'è sempre l'eccezione.
La Sesta Sezione Penale della Corte Suprema, con la sentenza n. 14466/2009 ha ribadito i principi espressi nei precedenti gradi d’Appello e di Tribunale confermando una condanna ai sensi dall'art. 328 c.p. per omissione di atti d'ufficio, inflitta ad un ingegnere addetto ai servizi tecnici comunali che non aveva dato risposta a una formale richiesta di una cittadina.
Nella sentenza si precisa che ''… una volta individuato l'interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell'ufficio adito, in termini di indisponibilità, oppure di parziale disponibilità della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell'atto dovuto al cittadino, il quale, sull'informazione negativa, può organizzare la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa''. La rigidità della norma, spiega la Corte, è ''posta a tutela del privato ed è strutturata in modo da impedire sacche di indebita inerzia nel compimento di atti dovuti''.
Per completezza occorre ricordare che il nostro ordinamento consente anche una tutela amministrativa per i medesimi casi.

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