La Sesta sezione penale della Corte (sentenza n.16658/2009) su ricorso avverso la decisione del Tribunale del Riesame (cd. Tribunale della Libertà), si è pronunciata su un caso di stalking di un ex marito livornese ai danni della consorte.
In sostanza lui frequentava la casa coniugale ed aveva anche preso la residenza nei pressi della stessa, per meglio controllare la sua ex. L’uomo che risulta affetto dalla "sindrome dell'assalitore assillante", aveva tenuto un comportamento, talmente ossessivo da costringere la sua ex a farsi accompagnare al lavoro o in altri posti da un agente di sicurezza. Contrariamente alla decisione del gip del Tribunale di Livorno, il Tribunale del Riesame aveva ritenuto più che giustificata la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa coniugale.
Il Supremo Collegio si è pronunciato spiegando che la misura non è affatto eccessiva e che anzi si tratta di una misura "sin troppo mite in rapporto alla gravità del comportamento lesivo". Per questo, al livornese è stato inibito di frequentare "la ex casa coniugale, i luoghi dove la ex consorte è solita recarsi, da sola o con le figlie, nonchè i luoghi di abituale frequentazione della donna e di domicilio della sua famiglia di origine e dei suoi prossimi congiunti".
Una personale riflessione: sulla individuazione dei domicili anagrafici conosciuti nulla quaestio, ma sui luoghi “dove è solita recarsi la donna” mi sembra un concetto abbastanza generico, facilmente interpretabile e di difficile applicazione pratica: da un lato esclude alla donna la frequentazione esclusiva di luoghi nuovi, e dall’altro obbligherebbe l’uomo ad informarsi e documentarsi sui luoghi frequentati dalla donna (aumentando la pressione che si vuole evitare. ..)
In sostanza lui frequentava la casa coniugale ed aveva anche preso la residenza nei pressi della stessa, per meglio controllare la sua ex. L’uomo che risulta affetto dalla "sindrome dell'assalitore assillante", aveva tenuto un comportamento, talmente ossessivo da costringere la sua ex a farsi accompagnare al lavoro o in altri posti da un agente di sicurezza. Contrariamente alla decisione del gip del Tribunale di Livorno, il Tribunale del Riesame aveva ritenuto più che giustificata la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa coniugale.
Il Supremo Collegio si è pronunciato spiegando che la misura non è affatto eccessiva e che anzi si tratta di una misura "sin troppo mite in rapporto alla gravità del comportamento lesivo". Per questo, al livornese è stato inibito di frequentare "la ex casa coniugale, i luoghi dove la ex consorte è solita recarsi, da sola o con le figlie, nonchè i luoghi di abituale frequentazione della donna e di domicilio della sua famiglia di origine e dei suoi prossimi congiunti".
Una personale riflessione: sulla individuazione dei domicili anagrafici conosciuti nulla quaestio, ma sui luoghi “dove è solita recarsi la donna” mi sembra un concetto abbastanza generico, facilmente interpretabile e di difficile applicazione pratica: da un lato esclude alla donna la frequentazione esclusiva di luoghi nuovi, e dall’altro obbligherebbe l’uomo ad informarsi e documentarsi sui luoghi frequentati dalla donna (aumentando la pressione che si vuole evitare. ..)
Nessun commento:
Posta un commento