domenica 5 aprile 2009

Lo Stato può chiedere le imposte al lavoratore, se il suo datore non le paga.

La Corte di Cassazione Sez. Tributaria sent. 7 aprile 2009 n. 8316, richiamando un’altra sentenza della stessa sezione (n.14033/2006) ha ribadito che l’irpef che non è stata versata dal datore di lavoro, può essere richiesta direttamente al lavoratore.
Tanto sul presupposto che il debitore principale di tali somme è il lavoratore che percepisce le somme, rimanendo il datore di lavoro nella posizione di “sostituto d’imposta”. Di qui il principio per il quale “il contribuente, che abbia percepito somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, resta debitore principale dell’obbligazione tributaria: pertanto, qualora il sostituto non abbia versato all’erario l’importo della ritenuta, l’amministrazione finanziaria può rivolgersi direttamente al contribuente per ottenere le somme dovute a titolo di imposta”.
Al lavoratore, ovviamente, non rimane che la successiva azione di rivalsa verso il proprio datore di lavoro qualora questi abbia operato la effettiva trattenuta; salvo eventuali profili anche penalistici…

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