Gli autovelox devono essere gestiti dalla polizia stradale: ogni utilizzo da parte di soggetti privati, configura abuso d’ufficio, perseguibile ai sensi dell’art. 323 del codice penale: lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 10620, depositata il 17 marzo 2010.
Nello specifico leggiamo che “..l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività prevista dall’art. 11 lett. a) del codice stradale e quindi costituisce servizio di polizia stradale non delegabile a terzi” inoltre “le apparecchiature eventualmente utilizzate per tale accertamento debbono essere gestite direttamente da parte degli organi di polizia stradale e devono essere nella loro disponibilità”.
Anche questo costituisce motivo per chiedere l’annullamento delle correlative multe rilevate.
(Avv. Angelo Remedia)
Nello specifico leggiamo che “..l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività prevista dall’art. 11 lett. a) del codice stradale e quindi costituisce servizio di polizia stradale non delegabile a terzi” inoltre “le apparecchiature eventualmente utilizzate per tale accertamento debbono essere gestite direttamente da parte degli organi di polizia stradale e devono essere nella loro disponibilità”.
Anche questo costituisce motivo per chiedere l’annullamento delle correlative multe rilevate.
(Avv. Angelo Remedia)